Esami di maturità e ragazzi con DSA
Il mio pensiero in questo momento va ai ragazzi che dovranno sostenere gli esami di maturità: con la mente torno al passato e mi rivedo tra i banchi di scuola con il caldo afoso e l’ansia di conoscere le tracce delle prove scritte.
Ripercorrendo con la mente i miei giorni di maturando provo un po’ di tenerezza per quel ragazzino che ero, goffo, impaurito ed emozionato di fronte alla commissione di professori dallo sguardo austero, e guardando ora i nostri ragazzi che dovranno affrontare l’incognita dell’esame di maturità provo per loro una tenerezza infinita. La maturità, questa parola che ancora tutt’ora incute timore non solo negli alunni ma anche negli insegnanti e nei genitori che vivono di riflesso le loro ansie e paure.
L’esame di maturità, però, non coinvolge solo gli alunni normodotati ma anche gli alunni con BES e DDAI i quali, in quanto soggetti molto sensibili, richiedono ancora di più la nostra attenzione.
L’esame di maturità per gli alunni con DSA
In presenza di candidati all’esame di Stato con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), la commissione d’esame dovrà tener conto di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, in relazione alle specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, di ciascun candidato.
Le commissioni d’esame dovranno quindi prestare particolare attenzione alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (P.D.P.), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente che citiamo di seguito.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Il consiglio di classe dovrà, quindi, inserire il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art. 5 del DM n. 5669/2011:
La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.
Prove scritte e orali
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.
I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dalle Linee guida, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
In particolare, viene segnalata l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Percorso didattico ed esame
I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito, invece, un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del https://www.lavorareascuola.it/incontri-non-professionista/.
Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.
La commissione, quindi, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nella normativa.
incontri verona ho affrontato lo stesso argomento dal punto di vista degli allievi con BES: leggi l’articolo!
Per concludere, a tutti i maturandi auguro una buona riuscita degli esami di maturità ed un futuro sereno e pieno di buoni propositi: andate e fate della vostra vita un capolavoro (Papa Giovanni Paolo II).
a cura del Prof. Avv. Vincenzo Filiberti