Domanda trasferimento: punteggio e preferenza scuola/provincia
C’è spesso molta incertezza sui meccanismi di valutazione della domanda di trasferimento. In linea generale, questa viene effettuata, a parità di precedenze, in base al punteggio. È però importante capire come questa viene influenzata dalla tipologia di preferenza.
È fondamentale partire dal presupposto che i movimenti che rientrano nella mobilità territoriale e professionale vengono disposti secondo un preciso ordine. Si tratta di un ordine che viene stabilito nella sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del CCNI.
Valutazione della domanda in base al punteggio
Quindi in base a ogni singola operazione la valutazione delle domande viene effettuata sulla base del punteggio. Questo significa che vengono valutate in primo luogo le domande dei docenti con punteggio maggiore. Docenti il cui movimento rientra in quell’operazione della sequenza operativa.
Nel momento in cui si presenta domanda di mobilità, il docente può effettuare la scelta per sé migliore, esprimendo preferenze sia analitiche che sintetiche. Non può però eccedere il limite di 15.
- Se decide di optare per la preferenza analitica, è necessario richiedere una specifica scuola sulla quale, se sarà soddisfatto nella richiesta, acquisirà la titolarità.
- Nel caso di preferenza sintetica, che può essere su comune, distretto o provincia, sarà necessario richiedere indistintamente tutte le scuole presenti nella singola preferenza sintetica, senza indicare un ordine di priorità tra queste.
Ciò significa che nel caso di scelta con la preferenza sintetica, è necessario che il docente dichiari che tutte le scuole possiedono lo stesso livello di gradimento. Non è necessario che venga ottenuto il trasferimento sua una piuttosto o su un’altra.