Docenti ITP e supplenze: la normativa

docenti che cercano informazioni su domanda di trasferimento

Nelle ultime settimane le segreterie scolastiche sono alle prese con il contenzioso che riguarda da anni l’abilitazione all’insegnamento dei docenti tecnico-pratici. Infatti, il riconoscimento o meno dell’abilitazione è direttamente collegato all’assegnazione delle supplenze.

Molti sono stati i reclami di alcuni docenti in III fascia d’istituto che si sono visti superare da docenti inseriti in II fascia, spesso in modo illegittimo. A seguito della circolare Miur riguardante le supplenze dell’anno scolastico 2019/20, si richiama la normativa che chiarisce anche la questione degli insegnanti tecnico pratici (ITP).

La normativa

La circolare, pubblicata il 28 agosto 2019, stabilisce che i docenti ITP non hanno diritto all’inserimento in II fascia d’istituto. A tal riguardo, vengono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato n.4503 e n.4507 del 2018.

In dettaglio:

  • i docenti ITP inseriti in II fascia, sottoposti a tali sentenze o simili, saranno eliminati dalla predetta fascia;
  • qualora siano in corso provvedimenti cautelari o le sentenze non siano definite, i docenti ITP verranno inseriti in II fascia con riserva;
  • qualora le sentenze siano favorevoli e perciò non impugnabili, i docenti ITP saranno confermati in II fascia pieno iure.

Nel caso in cui la supplenza venga assegnata ad un docente ITP inserito con riserva, il contratto necessita di apposita clausola risolutiva volta alla definizione del giudizio.

Assia Liberatore

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