Docenti di ruolo: nuova nomina lascia decadere vecchia posizione?
Cosa succede al precedente posto di un docente già di ruolo che accetta una nuova immissione in ruolo per l’a.s. 2019/20? Può congelare la posizione con un’aspettativa?
Assunzioni e FIT
Si tratta di una necessità sorta per la prima volta, con le assunzioni dalle graduatorie regionali 2018 per gli ammessi al terzo anno FIT.
Per loro, individuati dalle graduatorie pubblicate entro il 31/8, in base al Decreto legislativo n. 59/17, era necessario svolgere il loro anno di prova su un posto vacante e disponibile al 31/8 ma che era di fatto una supplenza a tempo determinato (giuridicamente ed economicamente). Si tratta di figure prive di una assunzione giuridica ed economica in ruolo al momento dell’accettazione della nomina.
Il dubbio nasce dal fatto che alla procedura concorsuale hanno potuto partecipare anche i docenti già di ruolo, sia per la classe di concorso in cui erano già in ruolo, sia per altra classe di concorso.
Questo ha portato alla necessità di configurare due diverse fattispecie che erano tra l’altro contemplate nell’allegato A “istruzioni operative immissioni in ruolo 2018/19” che recitava:
- Nel caso che la nomina avvenga per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, rispetto a quella in cui risulta titolare trova applicazione l’art. 36 del CCNL del 2006/2009, così come previsto dal CCNL del 2016/18, attualmente in vigore.
- Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa clc /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti.
Secondo l’art. 36 il docente già di ruolo può assumere servizio a tempo determinato, se nominato su un posto al 30/6 o 31/8 per altra classe di concorso o ruolo rispetto a quelli di appartenenza, con ovviamente conservazione del posto di ruolo.
Questo consente ai docenti già di ruolo che accettavano l’immissione FIT per altra classe di concorso di “congelare” il proprio ruolo per poi decidere se rimanere in servizio sul ruolo di attuale appartenenza oppure confermare poi l’assunzione sul posto FIT.
Niente scelta invece per chi aveva accettato la nomina FIT sulla classe di concorso di attuale titolarità.
La legge di bilancio 2019 e i nuovi aspetti
Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2019 sono state approvate importanti modifiche al decreto 59/2017, come l’addio all’anno di prova a tempo determinato e il percorso annuale di formazione e di prova per l’ormai ex Fit si svolge come in tutti gli altri casi con diretta nomina in ruolo giuridicamente ed economicamente dal 1/9 dell’anno di riferimento.
Quindi tutti i docenti già di ruolo, che accetteranno il posto accantonato perché fanno parte del DM 631 (graduatorie pubblicate entro il 31/12/2018), e per quelli che accetteranno la nomina con lo scorrimento delle graduatorie regionali per l’a.s. 2019/20, non potranno più “congelare” il proprio ruolo, né con l’art.36, perché non si tratta più di un posto a tempo determinato, né con altro tipo di aspettativa (non esiste infatti nessuna aspettativa che permetta di rimanere sul proprio posto di ruolo e accettare una nuova nomina in ruolo).
In definitiva chi accetta la nomina, con la presa di servizio del 2 settembre, decadrà automaticamente dal “vecchio” ruolo e assumerà effettivo servizio, giuridico ed economico, in quello nuovo.