Il diritto del lavoratore della scuola alla “disconnessione”

Il nuovo CCNL 2016/2018 ha introdotto un’importante, e quanto mai contemporanea, materia: quella del diritto alla disconnessione.
Nell’era della comunicazione, basata sulla predominanza dei mezzi tecnologici, si era creata una sorta di dipendenza, con la conseguenza che i lavoratori del mondo della scuola, non raramente, venivano contattati a tutte le ore del giorno – non solo di quelli lavorativi – e negli orari più disparati per comunicazioni afferenti le loro funzioni di lavoratori.
Ebbene, questa sorta di reperibilità continua, non prevista nel contratto e di conseguenza mai retribuita come accade in altri settori, viene finalmente affrontata e definita nell’ambito della contrattazione di secondo livello. Vediamo di cosa si tratta.
Il diritto alla disconnessione
Prevedere espressamente un diritto alla disconnessione e sancire il diritto di fornire la propria prestazione espressamente ed esclusivamente all’interno di un determinato orario di lavoro.
- Si elimina l’obbligo implicito per il lavoratore di rimanere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
- Si afferma il diritto di non doversi fare carico di eventuali malfunzionamenti della rete, vedi anche registro elettronico, andando oltre il normale orario di servizio.
- È la contrattazione di scuola a definire regole certe e fasce orarie protette in cui il personale dovrà essere reperibile.
Per quanto su esposto, tutti lavoratori del settore scuola possono, in questo periodo, prendere atto, attraverso la contrattazione d’istituto che deve essere firmata entro il 30 novembre, di quali siano le fasce orarie in cui il dirigente scolastico, o eventualmente i suoi collaboratori, possano pretendere che le loro comunicazioni debbano essere visionate.
di Fabiola Ortolano