Diplomati magistrali nelle GAE: siamo vicini a una soluzione definitiva?

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L’annosa questione che ha coinvolto i diplomati degli Istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 potrebbe volgere, finalmente, al termine. Vediamo di ripercorrere insieme prima il quadro che ha generato la questione e poi le tappe successive volte a trovare una soluzione.

Il caso

La normativa antecedente all’anno scolastico 2001/2002 prevedeva che chi scegliesse di seguire il corso di studi previsti nell’ordinamento degli istituti Magistrali, alla fine dello stesso, conseguiva, insieme al diploma, l’abilitazione necessaria con la quale poteva partecipare ai concorsi per ottenere il ruolo nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia. La incontri a san severo introdusse, poi, le Graduatorie Permanenti prevedendo il cosiddetto “doppio canale”: il 50% dei docenti destinati alle immissioni al ruolo veniva individuato attraverso lo scorrimento delle Graduatorie Permanenti, il restante 50% era assunto direttamente dalle graduatorie dei concorsi.

Nel 2006 una nuova norma, la siti di incontro per single gratuiti, attualmente ancora in vigore, trasformò le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) consentendo l’accesso alle stesse a tutti gli abilitati, compresi i laureati in Scienza della formazione primaria o presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario – SSIS. La richiesta di inserimento nelle GAE fu però preclusa ai diplomati magistrali in possesso di diploma abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, nonostante il Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, mediante cui si dà attuazione alla Legge 341/90, confermi il valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 da coloro che avevano iniziato i corsi entro l’anno scolastico 1997/1998.

L’iter legale

Da allora i diplomati magistrali iniziarono una serie di contenziosi avverso il MIUR volti ad ottenere il riconoscimento, anche per
loro, del diritto di essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento. In questi anni molti diplomati magistrali hanno ottenuto, così, per vie giuridiche, il riconoscimento che il loro titolo, se conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, dovesse essere considerato a tutti gli effetti valido per il passaggio.
Il Consiglio di Stato, infatti, emise un Parere, il n. 3813 del 11 settembre 2013, attraverso il quale si riconosceva ai diplomati magistrali il valore abilitante a tutti gli effetti del loro titolo anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati.

Accadde però che uno dei Collegi della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, mostrando delle perplessità su tale argomento, demandasse all’Adunanza Plenaria il difficile compito di esprimersi sulla questione. Il 15 novembre del mese corrente si è, finalmente, svolta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: l’esito del dibattito dovrebbe aversi entro 30 giorni. Una volta emanata la pronuncia, questa esprimerà un principio di diritto richiamabile in tutte le controversie attuali e successive, infatti, ai sensi del c. 3 dell’art. 99 del Codice del Processo Amministrativo, se la Sezione del Consiglio di Stato cui è assegnato un ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria, deve obbligatoriamente rimettere a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

Risulta evidente, pertanto, che nonostante l’obbligo di adeguarsi a quanto espresso dall’Adunanza Plenaria valga per il solo Consiglio di Stato, e non per il T.A.R., tantomeno per il Giudice del Lavoro, l’orientamento scelto diventerà un precedente vincolante.

I possibili scenari

Sono migliaia i diplomati coinvolti in questa situazione, molti dei quali giovano attualmente di un’ordinanza di inserimento cautelare, che stanno con il fiato sospeso. Non è possibile, naturalmente, fare delle ipotesi su quale sarà il verdetto finale. Certamente, comunque andrà, una parte degli aspiranti docenti rimarrà fortemente delusa:

  • se l’Adunanza si pronuncerà in maniera favorevole verso i ricorrenti diplomati magistrali, infatti, resterebbero esclusi dalle GAE solo tutti i laureati in Scienza della formazione primaria che hanno ottenuto il titolo dopo l’emanazione delle stesse GAE . Questi ultimi potrebbero dare il via ad un’altra serie di contenziosi nel tentativo di veder riconosciuta la loro professionalità col conseguente diritto di partecipare direttamente alle operazioni di immissione in ruolo;
  • per quanto riguarda invece coloro che abbiano agito innanzi al Giudice del Lavoro, come detto non sussiste l’obbligo di adeguarsi alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria, ma la le sentenze differiscono nei vari territori di competenza, pertanto alcuni potranno mantenere o avere un giudizio favorevole, altri invece no.

La questione, di conseguenza, è destinata ad avere ancora molto strascichi e polemiche prima di potersi dire veramente conclusa.

di Fabiola Ortolano

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