Diplomati magistrale: requisiti minimi di preparazione per insegnare

scrivania di diplomato magistrale che deve sostenere concorso con requisiti minimi

In base alla struttura del sistema delle supplenze, chiunque dispone di titolo può insegnare.

A questo si aggiunge che il concorso straordinario per infanzia e primaria prevede una prova non selettiva. Il rischio, secondo i detrattori di questa formula, è che si possa arrivare ad avere in cattedra docenti non preparati.

La valutazione

In questo senso diventa importante comprendere quali saranno, per il concorso non selettivo, i criteri con cui giudicheranno i commissari. Il vincolo per loro deriva dal fatto che la natura non selettiva del concorso non consente loro di esprimere una valutazione di esclusione dalla procedura.

Ciò non impedisce però alla commissione di valutare in maniera negativa la prova. Questo porterebbe il docente a finire nelle posizioni più basse della graduatoria. Ma dal momento che si tratta di graduatoria ad esaurimento, prima o poi tutti i docenti inseriti saranno assunti.

I docenti già assunti in ruolo con riserva e che hanno superato l’anno di prova non dovranno ripeterlo. Invece i docenti neoimmessi in ruolo dovranno superare l’anno di prova per la conferma.

Cosa salvaguarda allora la professionalità e la competenza dei docenti?

Il fatto che i docenti neoassunti devono possedere i seguenti standard professionali:

  • corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali,disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
  • corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
  • osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
  • partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

I soggetti preposti alla valutazione del docente neoimmesso sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 117:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e’sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

La garanzia quindi nasce dal fatto che i docenti dovranno dimostrare di aver raggiunto uno standard professionale minimo richiesto.

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