Dimensionamento scolastico: come cambia la graduatoria interna di istituto
In caso di accorpamento di più scuole in un unico istituto, si viene a formare un’unica graduatoria interna di istituto. In base ad essa, i docenti titolari nell’istituto saranno graduati in base al punteggio a prescindere dalla loro precedente titolarità.
L’accorpamento delle scuole
Bisogna tenere presente che il dimensionamento scolastico relativo all’accorpamento di più scuole in un altro istituto, comporta inevitabilmente delle conseguenze sia per i docenti titolari nelle scuole accorpate che per i docenti titolari nella scuola di destinazione.
Infatti in seguito a un accorpamento si viene a formare un ampliamento dell’organico dell’istituto. Questo influisce sia sulle cattedre complessive che sul numero di docenti titolari. L’ampliamento inevitabilmente comporterà delle conseguenze sulle graduatorie interne di istituto.
Il motivo è che tutti i docenti con titolarità nell’istituto, compresi coloro che avevano titolarità nelle scuole accorpate, dovranno essere inseriti in un’unica graduatoria in base al punteggio.
Cosa dicono le disposizioni normative
Le disposizioni normative sono inserite nell’art.18 del CCNI sulla mobilità, nel comma 1 lettera C) dove si stabilisce quanto segue:
C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto.