Graduatoria interna di istituto, continuità di servizio e trasferimento

Il tema della continuità didattica continua a far discutere, in particolare in riferimento alla continuità di servizio e alla tempistica con cui si valuta.
Per avere un’idea del da farsi, è necessario fare riferimento al CCNI sulla mobilità 2019/22, nello specifico la tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, e la nota 5 bis alla stessa tabella.
Cosa dice la legge
La legge dice che la continuità di servizio si valuta se sussistono le seguenti condizioni:
- servizio nella stessa scuola di titolarità;
- titolarità nello stesso tipo di posto o classe di concorso di attuale appartenenza.
Niente continuità invece in caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento (esclusi i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata).
Va anche tenuto presente che il trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
Come si valuta la continuità di servizio?
Nei movimenti a domanda, quindi nel trasferimento volontario, la continuità si valuta in caso di servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di titolarità (fermo restando le condizioni sopra riportate), nella maniera seguente:
- 2 punti ogni anno entro il quinquennio;
- 3 punti ogni anno oltre il quinquennio.
Questo significa che, dopo tre anni, al docente saranno attribuiti 6 punti; poi 2 punti all’anno per il quarto e quinto anno; oltre il quinto gli saranno attribuiti 3 punti all’anno.
Ecco come si valuta la continuità nei trasferimenti d’ufficio e nelle graduatorie interne di istituto a prescindere dal triennio:
- continuità nella scuola: 2 punti ogni anno entro il quinquennio; 3 punti ogni anno oltre il quinquennio;
- continuità nel comune: 1 punto per ogni anno.
Niente da fare per chi vuole cumulare, per lo stesso anno scolastico, i punteggi.