Congedo parentale: cosa accade dopo la nascita del bambino

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Proseguiamo e concludiamo il discorso sul congedo parentale, regolato dal https://www.lavorareascuola.it/come-conquistare-un-uomo-single-convinto/: i diritti elencati valgono sia per il personale con contratto a tempo indeterminato che per i supplenti. Nell’bakeca incontri sciacca ci siamo dedicati alla situazione della futura mamma in gravidanza, ora vediamo cosa prevede la normativa dopo la nascita del figlio per i genitori.

L’astensione facoltativa

L’astensione facoltativa che può essere fruita dopo la nascita del bambino: sia il padre che la madre hanno il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, da fruire anche in maniera frazionata, per ogni bambino nei primi 12 anni, ed anche contemporaneamente da entrambi i genitori.

Si deve precisare che quando si dice sia il padre che la madre significa che entrambi possono godere di questo diritto, ma naturalmente l’arco temporale resta fissato ai 6 mesi, pertanto i genitori potranno accordarsi, secondo le loro necessità, decidendo di volta in volta quale dei due genitori usufruirà del periodo di astensione facoltativa.

I 6 mesi di cui appena detto sono retribuiti nel seguente modo: i primi 30 giorni sono retribuiti per intero, i restanti cinque sono retribuiti al 30% dello stipendio fino ai sei anni del bambino. Questi periodi non riducono le ferie e sono valutati nell’anzianità di servizio. Le assenze comprenderanno anche i giorni festivi, a meno che i periodi di assenza non siano intervallati da rientro in servizio.

Detto periodo sale a 10 mesi se il bimbo ha un solo genitore.

 

 

Il diritto all’allattamento

Un altro diritto legato al congedo parentale è quello della riduzione dell’orario di lavoro durante il primo anno del bambino. Questo diritto, meglio conosciuto come diritto all’allattamento, consiste in una riduzione di lavoro per un’ora al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore, come accade per la maggior parte del personale docente; se invece l’orario giornaliero di lavoro è pari o superiore alle 6 ore si ha diritto ad una riduzione di lavoro di 2 ore al giorno.

Tale riduzione spetta al padre, anziché alla madre, se il figlio è stato affidato a lui; spetta al padre anche in alternativa alla madre, se quest’ultima non se ne avvale per scelta, o se la madre non è lavoratrice dipendente o, infine, in caso di grave infermità o di morte della madre stessa.

L’adozione

Un altro caso specifico riguarda il caso di adozione o affidamento pre-adottivo: in questa situazione la lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro per 3 mesi che possono essere fruiti sia successivamente all’effettivo ingresso in famiglia, se il bambino ha un’età non superiore a sei anni, sia entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia, se il bambino ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni.

 

Tutti i diritti elencati qui descritti si raddoppiano in caso di parto plurimo.

di Fabiola Ortolano

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