Congedo parentale: i diritti della donna in gravidanza

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Riprendiamo a parlare di diritti del lavoratore dipendente del comparto scuola, trattando l’argomento relativo ai congedi parentali. Questa materia è regolata dal https://www.lavorareascuola.it/incontri-massaggi-bologna/: tale normativa si applica, in maniera indistinta, sia ai lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato che al personale supplente. In questo articolo parliamo di quello che accade durante la gravidanza ed in concomitanza del parto.

L’astensione obbligatoria

La norma prevede un periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice madre nei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto; inoltre è obbligatorio astenersi dal lavoro nei 3 mesi successivi al parto.

Possiamo subito precisare che i 5 mesi complessivi possono essere fruiti anche a partire da un mese prima della data presunta del parto, e di conseguenza per i quattro mesi successivi all’atto stesso, a condizione che un medico specialista della ASL attesti che l’opzione non reca pregiudizio né alla salute della gestante, né a quella del bambino.

Gravidanze a rischio

In caso di complicanze della gravidanza, e previa autorizzazione dell’ispettore del lavoro, tale periodo può estendersi, ed essere goduto, in qualsiasi momento precedente alla data del parto presunta. Possiamo, quindi, affermare che in caso di complicazioni della gravidanza, e ripetiamo regolarmente certificate ed autorizzate, il periodo di astensione obbligatoria può coprire l’intero tempo della gravidanza stessa. È evidente che tale periodo sarà regolarmente retribuito e sarà valido ai fini dell’anzianità di servizio.

 

 

Parto prematuro

Possiamo specificare anche un’altra eventualità: quella relativa al parto prematuro. In questo caso ai tre mesi di astensione post-parto, andrà aggiunto il periodo di astensione obbligatoria non fruita prima del parto; inoltre, se il figlio nato prematuro viene ricoverato in ospedale pubblico o privato, la madre potrà riprendere servizio – con certificato medico che la abilita al lavoro – e potrà chiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e il restante periodo ante-parto non fruito, decorrano in tutto, o in parte a seconda dei casi, dalla data di rientro in casa del figlio.

Interruzione di gravidanza

Vediamo ora cosa la norma prevede in caso di interruzione spontanea, o terapeutica, del parto: se detta interruzione avviene prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata aborto e rientra nelle assenze per malattia. Se invece tale evento dovesse accadere dopo il sesto mese di gravidanza si rientra nelle norme che regolano l’astensione obbligatoria.

 

Nel seguente contributo parleremo di quelli che sono i diritti del genitore dopo la nascita del figlio.

di Fabiola Ortolano

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