Concorso straordinario secondaria: requisiti di servizio stringenti

insegnante con requisiti in preparazione per concorso straordinario secondaria

Per partecipare al concorso straordinario secondaria ci sono requisiti di servizio abbastanza stringenti.

Infatti, le annualità previste devono essere riferite a classe di concorso o posto di sostegno.

Ad esempio nel caso di un docente con tre anni di servizio nella scuola secondaria, di cui due di IRC e uno per la classe A022, che voglia partecipare al concorso straordinario per quest’ultima, si pone il dubbio che il suddetto non possa concorrere perché l’IRC è un insegnamento privo di una propria classe di concorso.

IRC e ultime disposizioni

Innanzitutto bisogna rimarcare la permanenza del problema degli insegnanti di Religione cattolica che sono fuori da questo programma. Per quel che riguarda le materie contenute nell’intesa del 1 ottobre scorso, va ricordato che il disegno di legge recante disposizioni in materia di abilitazione sarà presentato come collegato alla manovra di Bilancio.

Per questo i sindacati si sono mobilitati e lo Snals chiede:

un percorso più celere e una chiara definizione di coloro che potranno parteciparvi. Ciò serve a dare risposta a tutti coloro per i quali si è creata l’aspettativa di conseguire un’abilitazione e che hanno prestato tre annualità di servizio in tutti gli ordini e gradi di scuola, a tempo determinato e indeterminato, abilitati con CFU, dottori di ricerca, insegnamento di Religione cattolica. Potrebbero passare in seconda fascia di istituto, partecipare ai concorsi ordinari o alla mobilità professionale, coprire posti vacanti e disponibili, visto che tanti posti del contingente di immissione in ruolo ogni anno restano vacanti per mancanza di personale.

Questo significa che il servizio prestato in qualità di IRC non potrà essere considerato valido ai fini del raggiungimento delle tre annualità di servizio richieste come requisito minimo per l’accesso al concorso straordinario.

C’è però ancora speranza, considerato che il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri potrà ancora essere modificato nei 60 giorni di tempo utili prima della trasformazione in legge.

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