Concorso scuola secondaria: vincolo di 5 anni per i neoassunti
È d’attualità la domanda circa la possibilità che i partecipanti al prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado possano partecipare alla mobilità dopo l’immissione in ruolo.
Per rispondere alla domanda, è bene prima partire dal presupposto di quali siano i titoli d’accesso al concorso.
Posti comuni
I titoli di accesso per i posti comuni (le classi di concorso) sono:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso
oppure
- laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente
oppure
- laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Si tratta di un requisito previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).
Insegnante tecnico-pratico
Per i posti di insegnante tecnico-pratico il titolo d’accesso sino al 2024/25 è il diploma o meglio un diploma che dà accesso ad una delle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016.
Sostegno
Per i posti di sostegno è necessaria, oltre ad uno dei titoli succitati, la specializzazione.
I vincitori del concorso
Coloro i quali risulteranno vincitori del concorso verranno automaticamente assunti in ruolo e svolgeranno il percorso annuale di formazione e prova. Al termine di questo percorso, in caso di esito positivo, verranno confermati in ruolo.
Il vincolo
Per loro scatta l’obbligo di rimanere nella scuola in cui hanno svolto il percorso annuale per almeno altri quattro anni.
Ci sono però delle eccezioni: un esempio è quello dei casi di soprannumero e di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Il vincolo di permanenza nella scuola, in cui si è svolto il percorso di formazione e prova, è dunque di 4 anni. Periodo che sale a un complessivo di 5 anni se si tiene anche in considerazione l’anno di prova.