Concorso scuola secondaria 2019: la scelta delle regioni

scrivania di docente che si prepara alla scelta delle regioni del concorso scuola

Arriva la conferma, da parte del Ministro Bussetti, che il concorso per le nuove assunzioni nella scuola secondaria si terrà nel 2019. La novità è la descrizione delle nuove modalità di reclutamento.

Il ritardo nel bando consentirà ai candidati di conseguire i 24 CFU necessari per mettersi in regola con i titoli di accesso richiesti per chi è in possesso solo di laurea.

Ricordiamo che la stessa laurea è necessario che sia idonea all’insegnamento. Per ottemperare a questo requisito, è necessario che sia comprensiva dei CFU validi per l’accesso alla classe di concorso richiesta.

I requisiti di accesso per i posti comuni

Per accedere al concorso, per posto comune, è necessario avere:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso

oppure

  • laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

oppure

  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU)

oppure

  • laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha un anno di servizio.

I requisiti di accesso per i posti di insegnante tecnico-pratico

Per accedere al concorso, per ITP, è necessario avere:

  • diploma valido per l’accesso alla classe di concorso (no 24 CFU). Dal 2024/25 abilitazione o laurea triennale.

I requisiti di accesso per i posti di sostegno

Per accedere al concorso, per posto di sostegno, è necessario avere:

  • requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.

I 24 CFU

È bene ricordare che il conseguimento dei 24 CFU non costituisce motivo di esclusione della necessità di ottenere i CFU eventualmente mancanti nel piano di studi. Questi devono necessariamente essere integrati per l’accesso alla classe di concorso specifica.

La normativa che regola i 24 CFU è il decreto del 10 agosto 2017, n. 616.

Chi è esonerato dal conseguimento dei 24 CFU?

  • Chi è in possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso per la quale si partecipa.
  • Chi è in possesso del requisito delle tre annualità di servizio. N.B. per tali docenti l’esonero dai 24 CFU è concesso solo in “prima applicazione”, cioè solo per il primo dei concorsi che saranno banditi ogni due anni e per una tra le classi di concorso per le quali si ha un anno di servizio;
  • Chi è in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea) alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
  • I diplomati ITP (fino al 2024/25).

Classi di concorso e scelta delle regioni

Il numero di procedure per la quali si può partecipare, rispetto al passato, è ridotto.

Ogni candidato ha la possibilità di partecipare al concorso per:

  • una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado;
  • una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
  • i posti di sostegno.

Il nuovo decreto sancisce che la scelta delle regioni è così regolamentata:

I candidati indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione.

In merito il Ministro Bussetti ha recentemente spiegato che:

I concorsi saranno nazionali ma gli aspiranti insegnanti potranno indicare una o due o tre regioni e competere solo per quelle cattedre, il numero ovviamente sarà reso noto prima delle prove.

Arriva anche la conferma al blocco quinquennale nel posto di assunzione. A tal proposito il ministro ha spiegato che questa scelta:

serve a dare maggiore continuità didattica e a lavorare con una adeguata programmazione dell’offerta formativa, e anche ad avere un organico più stabile.

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