Concorso scuola secondaria 2019: la scelta delle regioni
Arriva la conferma, da parte del Ministro Bussetti, che il concorso per le nuove assunzioni nella scuola secondaria si terrà nel 2019. La novità è la descrizione delle nuove modalità di reclutamento.
Il ritardo nel bando consentirà ai candidati di conseguire i 24 CFU necessari per mettersi in regola con i titoli di accesso richiesti per chi è in possesso solo di laurea.
Ricordiamo che la stessa laurea è necessario che sia idonea all’insegnamento. Per ottemperare a questo requisito, è necessario che sia comprensiva dei CFU validi per l’accesso alla classe di concorso richiesta.
I requisiti di accesso per i posti comuni
Per accedere al concorso, per posto comune, è necessario avere:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso
oppure
- laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU)
oppure
- laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha un anno di servizio.
I requisiti di accesso per i posti di insegnante tecnico-pratico
Per accedere al concorso, per ITP, è necessario avere:
- diploma valido per l’accesso alla classe di concorso (no 24 CFU). Dal 2024/25 abilitazione o laurea triennale.
I requisiti di accesso per i posti di sostegno
Per accedere al concorso, per posto di sostegno, è necessario avere:
- requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.
I 24 CFU
È bene ricordare che il conseguimento dei 24 CFU non costituisce motivo di esclusione della necessità di ottenere i CFU eventualmente mancanti nel piano di studi. Questi devono necessariamente essere integrati per l’accesso alla classe di concorso specifica.
La normativa che regola i 24 CFU è il decreto del 10 agosto 2017, n. 616.
Chi è esonerato dal conseguimento dei 24 CFU?
- Chi è in possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso per la quale si partecipa.
- Chi è in possesso del requisito delle tre annualità di servizio. N.B. per tali docenti l’esonero dai 24 CFU è concesso solo in “prima applicazione”, cioè solo per il primo dei concorsi che saranno banditi ogni due anni e per una tra le classi di concorso per le quali si ha un anno di servizio;
- Chi è in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea) alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
- I diplomati ITP (fino al 2024/25).
Classi di concorso e scelta delle regioni
Il numero di procedure per la quali si può partecipare, rispetto al passato, è ridotto.
Ogni candidato ha la possibilità di partecipare al concorso per:
- una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado;
- una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
- i posti di sostegno.
Il nuovo decreto sancisce che la scelta delle regioni è così regolamentata:
I candidati indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione.
In merito il Ministro Bussetti ha recentemente spiegato che:
I concorsi saranno nazionali ma gli aspiranti insegnanti potranno indicare una o due o tre regioni e competere solo per quelle cattedre, il numero ovviamente sarà reso noto prima delle prove.
Arriva anche la conferma al blocco quinquennale nel posto di assunzione. A tal proposito il ministro ha spiegato che questa scelta:
serve a dare maggiore continuità didattica e a lavorare con una adeguata programmazione dell’offerta formativa, e anche ad avere un organico più stabile.