I compensi per le attività aggiuntive

compensi-attività-aggiuntive

Si avvicina la fine dell’anno scolastico: è arrivato il momento, quindi, di valutare l’entità di eventuali compensi aggiuntivi, oltre lo stipendio, derivanti da attività extra prestate nel proprio periodo di servizio.

Come vengono retribuite le attività aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive sono retribuite con il fondo di istituto e i compensi per le stesse sono definiti in base alle Tabelle 5,6, 7 e 8 allegate al CCNL.

Questi compensi devono essere liquidati secondo le norme sul “cedolino unico” in base alle quali:

  • a mano a mano che le attività e gli incarichi aggiuntivi vengono conclusi, la scuola comunica tempestivamente alla Direzione Provinciale del Tesoro i nominativi dei dipendenti interessati, le attività svolte e l’entità del compenso dovuto;
  • il compenso stesso verrà liquidato del Tesoro nella busta paga del mese successivo, insieme allo stipendio fisso;
  • per il pagamento dei compensi resta comunque valido il termine ultimo del 31 agosto di ogni anno scolastico, così come previsto dall’art. 6, c. 4.

I riferimenti

Di seguito riportiamo le Tabelle citate, per una facile consultazione:

Tab. 5 - Compenso orario per i docenti di ogni ordine e grado per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo

Ore aggiuntive per corsi di recuperoeuro 50,00
Ore aggiuntive di insegnamentoeuro 35,00
Ore aggiuntive di non insegnamentoeuro 17,50

Tab. 6 - Compenso orario per il personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo

QualificaOre diurneOre notturne o festiveOre notturne e festive
Collaboratori scolastici e istruttori12,5014,5017,00
Assistenti amministrativi ed equiparati14,5016,5019,00
Coordinatori amministrativi e tecnici16,5018,5021,50

Tab. 7 - Indennità di lavoro notturno-festivo per educatori e personale ATA dei convitti

QualificaTurno notturno o festivoTurno notturno e festivo
Personale educativo19,0037,50
Personale ATA (aree A e B)15,5031,50

Nota bene:

La durata dell’orario notturno, festivo e notturno-festivo, di cui alla tabella 7, è stabilita nell’art. 53/c (turnazioni) del CCNL:

  • l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo;
  • per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle 22 del giorno festivo e le 6 del giorno successivo.

Tab. 8 - Indennità di bilinguismo e trilinguismo

QualificaScuole slovene
Insegnanti elementari312,50
Personale ATA (aree A e B)195,00

Altre attività aggiuntive particolari

Vediamo ora quali possono essere ulteriori compensi particolari: l’art. 88 c. 1 del CCNL prevede infatti, che, invece del compenso orario, è possibile attribuire un compenso forfettario, il quale tenga conto della complessità dell’incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo.

Il compenso forfettario si stabilisce nella contrattazione d’istituto ed è espressamente previsto per:

  • la flessibilità organizzativa e didattica;
  • le funzioni strumentali;
  • i due docenti collaboratori del dirigente retribuiti con il fondo;
  • incarichi specifici e di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio assegnati al personale ATA;
  • le attività complementari di educazione fisica;
  • il lavoro aggiuntivo del docente tutor.

I riposi compensativi per gli ATA

Per concludere precisiamo che sono previsti i riposi compensativi per il solo personale ATA: detto personale, infatti, che presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può chiedere – in luogo della retribuzione – il recupero di tali ore in forma di corrispondenti ore o giornate di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola.

In assenza, però, di una specifica richiesta da parte dell’interessato, le ore vanno comunque retribuite.

di Fabiola Ortolano

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