La legislazione e il concetto di Autonomia Scolastica
Nei prossimi contributi analizzeremo una serie di argomenti utili soprattutto a coloro che intendano partecipare al prossimo concorso per Dirigenti Scolastici: partiamo dall’Autonomia scolastica.
Un po’ di storia
Ci occuperemo, quindi, delle riforme che hanno introdotto gradualmente l’autonomia negli istituti scolastici: nel 1996 il ministro dell’istruzione Luigi Berlinguer diede avvio, infatti, ad un progetto politico di riforma dell’intero sistema scolastico.
Il primo provvedimento in materia fu la app incontri roma che, soprattutto con l’art. 21, sancì l’inizio del passaggio da un sistema centrale nazionale di gestione della scuola verso un progetto che riconosceva, in alcuni ambiti rilevanti, l’autonomia gestionale ai singoli istituti. Questo processo ebbe anche il riconoscimento all’interno della Costituzione con l’art. 117 della legge n. 3/ 2001.
L’autonomia in questione è di tipo funzionale incide, cioè, sugli ordinamenti in quanto conferisce agli istituti l’autonomia “didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo”. Il regolamento che conteneva le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche fu emanato con D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999.
L’autonomia funzionale
Entrando nello specifico esaminiamo cosa si intenda per autonomia “funzionale”, intesa come:
la progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire loro il successo formativo – art. 1, c. 2, del D.P.R. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche devono, pertanto, porsi come “raccordo e sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema istruzione”.
A questo punto viene introdotto un importante concerto, quello del valore del Piano dell’Offerta Formativa (POF), definito come lo strumento che debba “riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale economico della realtà locale”, oltre a:
comprendere e riconoscere le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizzare le corrispondenti professionalità.
Il progetto di autonomia si concretizza anche attraverso il riconoscimento alle singole istituzioni scolastiche di risorse finanziarie, appositamente stanziate dal governo centrale, per realizzare gli obiettivi che si è scelto di perseguire attraverso il POF.
I compiti del Governo
Di competenza del governo centrale restano tuttavia:
- il disegno e la struttura complessiva del sistema;
- la definizione degli standard di competenza e di prestazione degli alunni per ogni livello e grado di scuola;
- la consulenza ed il monitoraggio dell’autonomia delle scuole da parte dell’Amministrazione;
- il servizio nazionale di valutazione;
- l’erogazione dei finanziamenti necessari al funzionamento del sistema;
- la competenza totale nel reclutamento del personale.
La legislazione successiva
La successiva L. 53 del 2003 ripercorre i passaggi del D.P.R. analizzato, sviluppando e precisando, però, un proprio concetto della scolarizzazione:
- si assicurano “pari opportunità” e diritti all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni;
- si promuove l’apprendimento nell’arco della vita;
- si favorisce la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità, locale, nazionale e alla civiltà europea.
L’idea fondamentale della L. 53/2003 è quella del passaggio dal concetto di obbligo di istruzione a quello del diritto-dovere alla formazione.
È necessario, infine, sottolineare come il concetto di autonomia delle singole istituzioni scolastiche non possa, comunque, prescindere dall’indispensabile e continuo raccordo con gli altri protagonisti del sistema istruzione quali lo Stato, la Regione, la Provincia e il Comune: si tratta, quindi, di mantenere costante il dialogo con i quattro livelli dell’interlocuzione politica, amministrativa e burocratica.
di Fabiola Ortolano