Attività alternative alla religione cattolica, MAD e punteggi

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La religione cattolica è una materia facoltativa, che può essere sostituita con attività alternative di cui si occupa un altro docente: ma conviene accettare queste supplenze? E come viene valutato questo ruolo ai fini del punteggio? Chiariamo i punti principali.

IRC e attività alternative

A partire dal concordato tra Stato e Santa Sede viene data la possibilità agli alunni, e ai loro genitori, di scegliere se partecipare alle lezioni di religione cattolica o meno, passando quindi quelle ore impegnati in attività alternative.

Si tratta di un aspetto fondamentale, anche per le sue implicazioni discriminatorie, vista la realtà globalizzata e multietnica in cui viviamo: non a caso anche la Legge 107/2015, la Buona Scuola, ha apportato numerosi cambiamenti all’interno delle Istituzioni Scolastiche, ma non sul tema IRC e Materia Alternativa.

Le istituzioni scolastiche devono offrire obbligatoriamente entrambi gli insegnamenti, facoltativi per gli studenti, che al momento dell’iscrizione comunicano la loro decisione: se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Ma quali sono le occupazioni sostitutive per chi sceglie di non seguire le lezioni?

Le attività alternative

Nel momento in cui si rinuncia all’IRC si potrà optare per:

  • attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato;
  • attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente (solo per studenti delle scuole superiori);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base all’orario, se ne ravvisa la possibilità).

Non esiste una regolamentazione precisa sulle discipline che possono essere inserite come attività alternativa, l’unico aspetto rimarcato è che non devono essere sfavoriti gli alunni che rimangono in classe con il docente di religione.

Il Collegio Docenti, convocato entro il primo mese di scuola, una volta raccolte le adesioni, dovrà programmare l’attività didattica alternativa, inserendola nell’Offerta Formativa della scuola: verranno fissati contenuti, obiettivi, individuate le competenze e i criteri per l’individuazione dell’insegnante.

Il docente per le attività alternative

Nella Nota del 7 marzo 2011, il MEF ha definito la gestione economica delle ore alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica, specificando che le ore alternative possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa, senza che comportino un onere a carico della scuola.

In particolare, per la nomina del docente, si seguiranno questi passaggi:

  1. affidamento dell’insegnamento a personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
  2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (possibilità riservata solo ai docenti di scuola secondaria di Primo grado e di Scuola Secondaria di Secondo grado). Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto, con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
  4. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto, da retribuire con apposita apertura di spesa fissa secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

In generale, il Dirigente Scolastico non sceglierà un docente già in servizio nella stessa classe. Inoltre queste ore non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e, pertanto, non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

Se va individuato un supplente di Attività Alternative, non si fa riferimento ad una specifica classe di concorso, ma ad una disciplina affine o a materie ritenute idonee. Il contratto di supplenza avrà come scadenza il 30 giugno, fine dell’anno scolastico.

Il punteggio

Secondo le ultime sentenze il punteggio svolto per attività alternative alla religione cattolica deve essere valutato anche nelle Graduatorie ad esaurimento. A dare il via a questo orientamento giuridico è stato il Giudice del Lavoro di Teramo nel 2015, che ha ritenuto pienamente valutabile al fine dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e nella classe di concorso di provenienza, il servizio prestato a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento obbligatorio di attività alternative alla religione cattolica.

La docente che fece ricorso, infatti, aveva lavorato per due anni scolastici ricoprendo questo ruolo e, al momento dell’aggiornamento delle graduatorie, non si era vista riconoscere questo periodo di servizio dal MIUR. Nella sentenza, però, si legge:

Neppure può ritenersi ostativo il dato formale della mancata previsione di una specifica regolamentazione in ordine alla valutazione del servizio prestato, dovendosi valorizzare il dato della sostanziale omogeneità delle situazioni poste a raffronto (quella dell’insegnamento curriculare e quella delle attività alternative alla religione cattolica), le quali implicano, in ogni caso, un’attività di insegnamento che differisce solo per la tipologia di contenuto, ma non certo sotto il profilo qualitativo, trattandosi di attività pur sempre prestata da docente titolato e selezionato in virtù dell’abilitazione posseduta e della utile collocazione in graduatoria.

Quindi anche l’insegnamento in attività alternative alla religione cattolica può essere valutato ai fini del punteggio in graduatoria, essendo un lavoro ed un servizio assimilabile a quello di una qualsiasi altra materia. Il punteggio verrà ovviamente accumulato nella classe di concorso affine.

 

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