Assunzioni concorsi infanzia e primaria: procedura e percentuali

libri di chi deve partecipare ai concorsi e vuole informazioni sulle assunzioni

I candidati al concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria sono in attesa della prova orale.

Il Ministro Bussetti ha annunciato il concorso a breve, e al momento, salvo crisi di Governo, non dovrebbero esserci cambiamenti di programma.

Ma come avverranno le assunzioni infanzia e primaria dopo il concorso?

La condizione indispensabile è che si completino le due procedure e il blocco cui sono soggetti i partecipanti al concorso straordinario.

Le graduatorie, secondo il decreto del 17 ottobre 2018, sono utilizzate annualmente, nei limiti indicati dall’art. 4, comma 1-quater lettera b), della legge n. 96/2018:

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a) , è destinato il 50 per cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento.

Ciò significa che queste limitazioni valgono per la percentuale di posti destinata alla procedura. In altre parole, la metà è da dividere con il concorso ordinario.

Le percentuali

Si può quindi delineare il quadro delle percentuali di immissione in ruolo nei prossimi anni.

Eccole nel dettaglio:

  • La metà dei posti sarà assegnato alle GAE. Nel momento in cui dovessero essere esauriti i posti residui, questi si aggiungeranno a quelli destinati ai concorsi;
  • il 50% dei posti sarà assegnato ai concorsi.

Queste le modalità:

  • con priorità al concorso 2016;
  • se avanzassero ancora posti, al concorso straordinario e al nuovo concorso ordinario con quote del 50% ciascuno.

I docenti che verranno assunti tramite il concorso straordinario avranno la possibilità di chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia dopo tre anni.

I dettagli sono specificati dall’articolo 10 del bando:

10. Ai sensi dell’art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarità.

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