Assunzione a tempo indeterminato senza concorso: il DDL “salva precari”

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È una proposta che sta creando numerose aspettative nei precari storici: il Disegno di Legge “salva precari” presentato dal senatore Mario Pittoni, presidente della Commissione Istruzione, al Senato.

Vediamo nel dettaglio a quale categoria di docenti si riferisce e le premesse normative.

Il limite dei 36 mesi di servizio

Occorre partire da una premessa normativa. Il comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) ha introdotto una novità che ha fortemente destabilizzato i precari storici:

A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

Analizziamo dettagliatamente questo estratto:

  • Il calcolo dei 36 mesi di servizio avviene a partire dall’anno scolastico 2016-2017, quindi gli anni precedenti non sono considerati;
  • Per posti vacanti e disponibili si intendono quelli in cui è possibile autorizzare le immissioni in ruolo, perché appunto vacanti, cioè privi di un docente di ruolo (cattedre al 31 agosto, termine dell’anno scolastico). È facile confondere questo tipo di cattedre con quelle vacanti e non disponibili (cattedre al 30 giugno, termine delle attività didattiche). La sostanziale differenza sta nella distinzione fra organico di diritto e di fatto. Per organico di diritto si intende il numero delle cattedre assegnate annualmente in base al numero degli iscritti e delle classi previste. Per organico di fatto si intende il numero delle cattedre necessarie per il buon funzionamento di tutte le classi che potrebbero aver subito delle variazioni dopo la scadenza delle iscrizioni (bocciature, trasferimento da o per un’altra scuola, ecc..).

Superato il limite dei 36 mesi di servizio, il docente non potrà accettare incarichi per la stessa tipologia di supplenza. Rimangono quindi disponibili le supplenze su organico di fatto (al 30 giugno) e quelle brevi.

La sentenza della Corte di giustizia europea 26/11/2014 e la Direttiva 1999/70/CE

La sentenza della Corte di giustizia europea emanata il 26 novembre del 2014 ha dichiarato illegittimo il lavoro precario nella scuola pubblica italiana riaffermando i principi delle direttive europee sui contratti di lavoro a termine:

L’applicazione dell’articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001, dispone la trasformazione dei contratti a tempo determinato successivi di durata superiore a 36 mesi in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

La direttiva comunitaria n. 1999/70/ CE, per “prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, introduce l’obbligo di “fornire ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti e la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”.

Pertanto si ritiene inammissibile un ricorso generalizzato ai contratti a termine senza collegamento a specifiche ragioni oggettive che impediscono l’impiego a tempo indeterminato, come appunto accade nella scuola.

Il DDL Salva precari e il Decreto Dignità DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, Decreto Dignità, propone un emendamento (“salva precari”) che cancella il limite di 36 mesi per le supplenze introdotto con la Buona scuola (comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015, analizzato nella prima parte dell’articolo).

Tale emendato è strettamente collegato al DDL S 355 della 18 ͣ legislatura firmato dal senatore Mario Pittoni, volto a modificare la legge 13 luglio 2015, n. 107 in materia di contratti a tempo determinato del personale docente. Il DDL reinterpreta a vantaggio dei lavoratori della scuola quanto sancito dalla sentenza della Corte di giustizia europea: i 36 mesi indicati dai giudici europei, infatti, sono stati considerati come una soglia da superare per raggiungere, in modo automatico, l’immissione in ruolo.

È un’importante novità per i precari storici i quali otterrebbero il diritto all’immissione in ruolo senza abilitazione né concorso, invece di essere penalizzati dal comma 131 della Buona Scuola con una limitazione riguardante le supplenze su posto vacante e disponibile.

Il diritto all’immissione in ruolo si otterrebbe dall’anno successivo alla maturazione dei 36 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato nella provincia o regione diverse da quelle di appartenenza, a condizione che siano esaurite tutte le graduatorie a tempo indeterminato e che non ne sia previsto l’aggiornamento per l’anno successivo.

Qualora non fosse possibile, per mancanza di posti disponibili, i docenti avranno la priorità nell’assegnazione delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e delle supplenze brevi e saltuarie (al termine delle lezioni o di durata inferiore) senza limiti di scelta delle scuole, dunque per tutte le scuole della provincia.

Le perplessità

Numerose sono le perplessità evidenziate in questi giorni da alcuni docenti.

Di fatto i docenti coinvolti costituiscono un numero molto ristretto, perché le supplenze su posto vacante e disponibile sono perlopiù affidate raramente a docenti non abilitati (ricordiamo che gli abilitati partecipano a un concorso non selettivo, così com’è previsto dal D.L. 59/2017) che quindi non necessitano di questo provvedimento.

La mancanza di posti disponibili per l’immissione in ruolo determinerebbe la priorità sulle supplenze. Chi ha 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile occupa solitamente delle buone posizioni nelle graduatorie d’istituto, avendo già in partenza la priorità rispetto agli altri candidati.

L’art. 97 della Costituzione sancisce che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. La legge può raggirare questo obbligo, ma è corretto non valutare e non selezionare secondo criteri meritocratici?

di Lucia Santarcangelo

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