Le assenze per malattia nella scuola e le trattenute giornaliere
Il tema delle assenze per malattia è regolato dall’articolo 17 del congresso donne dermatologhe milano, e si applica al personale di ruolo. Vediamo come sono regolamentate e quali sono le trattenute conseguenti.
La normativa
La durata massima prevista per le assenze in caso di malattia è di 18 mesi: per calcolare questo periodo è necessario sommare le assenze effettuate nei tre anni precedenti, a partire dal giorno in cui inizia la nuova assenza. Facciamo un esempio pratico: nell’anno scolastico 2015/2016 il lavoratore si è assentato per un periodo totale di 5 mesi, nell’anno scolastico 2016/2017, invece, ha usufruito di un periodo totale di giorni di assenza per malattia di 6 mesi; nell’anno scolastico 2017/ 2018, dunque, gli resteranno soltanto 7 mesi di assenza per malattia. Se invece nell’ultimo anno scolastico portato come esempio, si assenterà solo per 1 mese, dovendo calcolare il periodo a ritroso sempre nell’ultimo triennio, l’anno scolastico 2015/2016 non sarà più preso in considerazione e, pertanto, nell’anno a seguire, cioè 2018/2019, avrà ancora a disposizione fino a 11 mesi di assenza.
Il trattamento economico di questi 18 mesi non è, tuttavia, lo stesso per l’intero periodo: per i primi 9 mesi la retribuzione è al 100%; per i successivi 3 mesi la retribuzione sarà del 90%; per gli ultimi 6 mesi la retribuzione sarà del 50% dello stipendio.
Dobbiamo aggiungere che, trascorsi i 18 mesi di assenza per malattia, nell’ultimo triennio è possibile chiedere un ulteriore periodo, fino ad un massimo di ulteriori altri 18 mesi: questi mesi, però, sono senza retribuzione, senza maturazione dell’anzianità di servizio e danno diritto solo alla conservazione del posto. Per ottenere l’autorizzazione di questi ulteriori 18 mesi è necessario l’accertamento delle condizioni di salute del dipendente da parte dell’Amministrazione – sulle possibili decisioni dell’Amministrazione parleremo in un prossimo contributo in relazione all’argomento dei “docenti non idonei”.
La comunicazione dell’assenza
L’assenza va comunicata alla scuola non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica o viene prolungata. La comunicazione deve indicare l’indirizzo di reperibilità per la visita fiscale, affinché quest’ultima possa essere effettuata: è previsto che il dipendente debba essere reperibile all’indirizzo indicato nella fascia oraria che va dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 di tutti giorni, compresi i festivi. Se in queste fasce orarie il dipendente deve allontanarsi da casa per visite mediche e poter seguire terapie, o per altri giustificati motivi, che a richiesta vanno documentati, deve informare preventivamente la scuola, indicando altri orari di reperibilità.
Una volta effettuata la vista fiscale, non è più necessario che il lavoratore sia reperibile durante le fasce su indicate.
Le trattenute giornaliere
Vediamo ora quali sono le trattenute in caso di giorni di assenza dovuti a malattia: la legge 133-2008 all’articolo 71 dispone che per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza venga corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Al fine di semplificare ai nostri lettori il conteggio sulle trattenute, riportiamo un’utile tabella che specifica gli importi a seconda se trattasi di personale docente o personale ATA e che calcola l’importo in base alla propria anzianità di servizio:
da 0 a 14 anni | RPD € 164,00 (164,00/30) | Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 5,47 |
da 15 a 27 anni | RPD € 202,00 (202,00/30) | Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 6,73 |
da 28 anni | RPD € 257,50 (257,50/30) | Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 8,58 |
AREA B/C | C.I.A. € 64,50 (64,50/30) | Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 2,15 |
AREA A/AS | C.I.A. € 58,50 (58,50/30) | Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 1,95 |
Per la regolamentazione dello stessa tema per i supplenti vedi l’articolo già pubblicato: Le norme specifiche del personale supplente.
Nel prossimo articolo tratteremo alcuni aspetti specifici delle assenze per malattia che riguardano sia le esclusioni dalle trattenute, sia gli obblighi di visite mediche specialistiche.
Fabiola Ortolano