Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: requisiti, tempistiche e domande

Abbiamo già parlato di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: scendiamo nello specifico su requisiti e presentazione della domanda.
I requisiti
Sappiamo che sono due le direzioni su cui si muove la mobilità scolastica: entrambe hanno particolarità e requisiti precisi da possedere per fare domanda.
Assegnazioni provvisorie
La domanda di assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, è concessa a tutti i docenti di ruolo, compresi quelli assunti il 01/09/2017 e quelli che non hanno superato l’anno di prova (questi possono presentare domanda solo per il grado di titolarità).
Le condizioni per richiedere assegnazione provvisoria sono:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Nello specifico, per l’assegnazione interprovinciale, oltre ai requisiti precedenti, può valere una di queste ulteriori condizioni:
- il docente ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento e non l’ha ottenuta;
- il docente non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;
- il docente ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva chiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017 .
Inoltre, per il prossimo anno scolastico, si potrà richiedere l’assegnazione provvisoria su sostegno anche senza titolo di specializzazione.
Utilizzazioni
Per quanto riguarda le utilizzazioni, invece, i docenti interessati possono presentare la domanda se:
- in soprannumero su ambito;
- trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di ex titolarità;
- docenti restituiti ai ruoli, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda oppure i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- i docenti che, cessati dal servizio, hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero nella provincia che richiedono l’utilizzazione in altro ruolo, posto o classe di concorso o su posti di sostegno anche se privi di specializzazione;
- titolari su insegnamento curriculare, in possesso della specializzazione, che chiedono di essere utilizzati sul sostegno nel stesso grado di istruzione;
- di scuola primaria su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posti di lingua.
Tempistica e modalità
Ricordiamo che le domande possono essere presentate in precisi periodi e con modalità specifiche: qui trovi uno specchietto con scadenze e informazioni importanti.
Le domande vanno presentate tramite Istanze OnLine dai docenti:
- della scuola primaria e dell’infanzia: 13 – 23 luglio
- della scuola secondaria di primo e secondo grado: 16 – 25 luglio
In modalità cartacea da:
- il personale utilizzato nelle discipline specifiche dei licei musicali: 16 – 25 luglio
- il personale educativo e docenti di religione cattolica: 16 – 25 luglio
- il personale ATA: 23 luglio – 3 agosto