Assegnazioni provvisorie 2017/2018: le date e i requisiti
L’ipotesi di CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2017/18 è stata sottoscritta il 21 giugno 2017: bisognerà attendere ora che venga recepita e certificata dagli organi di controllo preposti. Alla fine di questi passaggi sarà possibile, attraverso le funzioni che si apriranno su Istanze OnLine, presentare le domande di cui si ha interesse.
Le date previste saranno dal 10 Luglio al 20 Luglio per la scuola primaria e dell’infanzia; dal 24 Luglio al 2 Agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Chi potrà richiedere l’assegnazione provvisoria
È necessario avere uno dei seguenti requisiti:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai primi due punti.
Può essere inoltre richiesta dal docente che ha ottenuto trasferimento nella stessa provincia di titolarità, ma per un comune diverso da quello in cui ha una delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI dell’11 aprile 2017 sulla mobilità.
L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia di titolarità
L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado. Non può però essere richiesta all’interno del Comune di titolarità.
Si richiama in particolare l’attenzione sull’art. 7 dell’ipotesi contrattuale che ridetermina i casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per il personale docente, e sul successivo art. 8 che elenca le precedenze previste per il personale che richiede utilizzo o assegnazione.
L’assegnazione provvisoria per altra provincia
Non c’è il blocco triennale per chi richiede assegnazione provvisoria per altra provincia.
L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:
- il docente ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta, o non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;
- il docente ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento, o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017.
L’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati.
La scelta delle scuole
- È possibile richiedere una sola provincia.
- Si possono indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
- Si possono indicare fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Le operazioni di utilizzo e assegnazioni dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto 2017, come previsto dall’art. 9 dell’ipotesi contrattuale.
https://www.lavorareascuola.it/agenzia-matrimoniale-due-cuori/
Ti terremmo aggiornato in caso di altre novità!
di Fabiola Ortolano