Assegnazione provvisoria dopo passaggio di ruolo: i casi possibili
Il docente che ha diritto al passaggio di ruolo ha diritto alla richiesta dell’assegnazione provvisoria solo nel grado di istruzione di titolarità. Ciò significa che non ha diritto a presentare domanda per altro grado.
Il passaggio di ruolo
Il passaggio di ruolo è una fattispecie che porta al cambiamento del grado di istruzione di titolarità. La conseguenza è che il docente che lo ottiene deve svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza.
La legge prevede che:
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
L’assegnazione provvisoria
Alla luce di queste direttive, possiamo asserire che il docente che ottiene il passaggio di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione provvisoria, può presentare domanda unicamente per quel che concerne il nuovo grado di istruzione in cui risulta titolare in seguito al passaggio ottenuto.
Nessuna possibilità che l’assegnazione provvisoria arrivi in altro grado dal momento che deve svolgere l’anno di prova nel nuovo grado di titolarità.
Lo stabilisce la legge quando dice che:
non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22.
Annullamento della domanda
L’annullamento della domanda di assegnazione provvisoria si può verificare nel caso in cui la richiesta riguardi un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, domanda non consentita dopo il passaggio di ruolo, non avendo ancora svolto l’anno di prova.