L’anno di prova per i docenti neo-assunti a tempo indeterminato
L’assunzione a tempo indeterminato per un docente è un grande traguardo, ma c’è un primo step da compiere subito: l’anno di prova e formazione. Ne parliamo nel dettaglio.
L’anno di prova e la formazione
Come previsto dal DM 850/2015, i docenti a dover affrontare l’anno di prova sono:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
In questo periodo, oltre alla prova vera e propria, l’insegnante segue anche un’attività di formazione, attraverso 3 passaggi:
- l’assegnazione di un docente “tutor” (esperto) che seguirà il docente neo immesso in ruolo durante l’anno di prova, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso.
- la frequenza di un corso di formazione (50 ore, prevalentemente online)
- la produzione di elaborati sulle attività svolte, che saranno oggetto del colloquio con il comitato di valutazione.
Superamento e valutazione dell’anno di prova
Il requisito fondamentale per il superamento del periodo di prova è quello dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Nei citati 180 giorni sono inclusi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini e ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario (ferie) e straordinario (malattia e simili) e di aspettativa. Invece per i 120 giorni di esclusiva attività didattica sono compresi oltre, naturalmente, i giorni effettivi di insegnamento, anche i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
La valutazione invece si compone di tre momenti:
- la discussione con il comitato per la valutazione dei docenti sugli elaborati prodotti, alla presenza del tutor
- la relazione dello stesso comitato, che dovrà esprimere un parere al Dirigente Scolastico
- la relazione del Dirigente e il relativo decreto di superamento del periodo di prova, la conferma in ruolo.
Il rinvio del periodo di prova
Se al docente neo-assunto non risulta possibile raggiungere i 180 giorni previsti dalla normativa, e/o i 120 giorni, l’anno di prova può essere prorogato di un anno scolastico, con possibilità di prorogarlo ulteriormente anche per i successivi anni scolastici, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio.
Quindi è possibile rimandare il periodo di prova senza particolari limitazioni, ma ovviamente per motivazioni reali: l’insegnante può infatti avere necessità di un’aspettativa per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità ecc, e può assentarsi da scuola per più anni scolastici, non raggiungendo i 180 giorni di servizio necessari per la validità del periodo di prova, come stabilisce chiaramente l’art.3 comma 1 del Decreto.
È diverso invece il caso in cui non venga superato l’anno di prova: se c’è una valutazione negativa del periodo di prova e formazione, il docente deve far fronte a un secondo periodo di prova, non rinnovabile. In presenza di esito sfavorevole, quindi, sarà possibile ripetere l’anno di prova solo una volta.