Anno di prova: chiarimenti
L’anno scolastico 2018/19 sta volgendo al termine e, per alcuni docenti, è giunto il momento di concludere l’anno di prova e formazione.
Come è articolato?
Come si evince dalla sua denominazione, l’anno di prova e formazione prevede sia attività legate al normale servizio didattico,sia lo svolgimento di attività formative organizzate dalla scuola polo. Inoltre, il docente in prova è seguito da un tutor, ossia un docente con esperienza dello stesso istituto che afferisca alla medesima classe di concorso o ne sia affine. Più in dettaglio, il docente in prova dovrà:
- svolgere almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 giorni di effettiva attività didattica
- essere affiancato per 12 ore annue dal docente tutor tramite attività peer-to-peer
- eseguire 18 ore di attività formative in presenza, tramite laboratori organizzati dalla scuola polo e/o attività di visiting
- completare le attività formative on-line
- presentare, a fine anno scolastico, la totalità delle attività svolte al Dirigente e al comitato di valutazione.
Mentre i giorni di servizio sono ridotti proporzionalmente per i docenti a regime part-time (es. 90 giorni per i docenti part-time al 50%), il monte ore di formazione resta il medesimo anche per loro.
Chi deve svolgere l’anno di prova?
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 850/2015, è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione:
- il docente neo-immesso in ruolo che, per la prima volta, ha stipulato un contratto a tempo indeterminato
- il docente che, per diversi motivi, non ha effettuato/concluso in passato l’anno di prova e quindi deve ripeterlo
- il docente che sta eseguendo il passaggio di ruolo.
Non deve eseguire, invece, l’anno di prova il docente che effettua un passaggio di cattedra. Ma che differenza c’è tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo?
Passaggio di ruolo
Esistono due casi di passaggio di ruolo.
Da una parte, per passaggio di ruolo si intende il docente che entra in ruolo in altro grado di istruzione (es. maestro della scuola primaria che cambia ruolo accedendo all’insegnamento della lingua inglese alle scuole medie).
D’altra parte, esclusivamente nella scuola secondaria di II grado, il passaggio di ruolo può avvenire nello stesso grado, nel caso in cui un insegnante tecnico-pratico (ITP) laureato entri in ruolo in una classe di concorso della tabella A, o viceversa quando un docente laureato decide di passare all’insegnamento tecnico-pratico.
Si ricorda infatti che l’ITP percepisce uno stipendio di 6° livello, mentre il docente laureato che insegna alle superiori è inquadrato nel 7° livello, dunque appartengono a ruoli diversi.
Passaggio di cattedra
Per passaggio di cattedra, invece, si intende il docente che cambia classe di concorso ma rimane nello stesso ruolo (es. docente di storia e filosofia al liceo che cambia cattedra passando all’insegnamento di italiano sempre alle scuole superiori).
Lo stesso vale per un docente che passa da sostegno a posto normale, o viceversa, nello stesso grado di istruzione.
Il passaggio di cattedra, quindi, significa insegnare un’altra disciplina/cattedra nel medesimo grado di istruzione, ad eccezione del caso già citato del docente ITP. Se laureato, l’ITP può passare dal 6° al 7° livello effettuando un passaggio di ruolo. Tuttavia, quando un ITP decide di cambiare classe di concorso sempre all’interno della tabella B, effettua un passaggio di cattedra e non deve ripetere l’anno di prova.
Assia Liberatore