Abilitazione docenti 2020 scuola secondaria: cosa cambia

docenti che discutono delle novità sulle graduatorie di istituto nel decreto scuola.

Il 2020 sarà l’anno dei nuovi metodi per conseguire la tanto attesa abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria nel 2020. Il decreto scuola approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso ha portato diverse novità.

Innanzitutto è bene ricordare che esistono tre categorie di docenti che potranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento 2020 nella scuola secondaria:

  1. Docenti vincitori di concorso che rientrano nei primi 24.000 posti:
    • docenti subito immessi in ruolo: i vincitori di concorso, subito immessi in ruolo e ammessi al periodo di formazione iniziale e prova, dal momento che sono rientranti nel limite dei posti annualmente autorizzati, potranno conseguire l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.
    • docenti non immediatamente immessi in ruolo: i vincitori di concorso in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo ma che non sono immediatamente assunti in ruolo, perché non rientrano per l’a.s. di riferimento nel limite dei posti annualmente autorizzati, potranno ugualmente abilitarsi anche prima della immissione in ruolo se:
      • conseguono i 24 CFU o CFA, ove non ne siano già in possesso;
      • superano una prova orale, le cui modalità e contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.
  2. Docenti non vincitori; si identificano con questa dicitura i candidati che superano la prova scritta del concorso straordinario, ma non rientrano tra i primi 24000 posti. A loro spetta la possibilità di essere inseriti in un elenco non graduato. Non partecipano alle immissioni in ruolo ma possono comunque conseguire l’abilitazione, se già non la possiedono, se:
    • hanno in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, e regolare posizione contributiva;
    • conseguono i 24 FU o CFA, ove non ne siano già in possesso, le cui modalità di acquisizione saranno stabilite con successivo decreto;
    • superano una prova orale, le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.
  3. Docenti che non possiedono i requisiti per partecipare al concorso straordinario. Non partecipano alla prova del concorso straordinario ma possono comunque conseguire l’abilitazione all’insegnamento, se:
    • hanno un titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta. Non è necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.
    • hanno un servizio di almeno 3 annualità, anche non consecutive, svolto tra il 2008/09 e 2019/20 presso le scuole paritarie o presso i CFP (nell’ambito dei percorsi di qualifica degli IFP funzionali all’assolvimento dell’obbligo), purché almeno un anno di servizio sia specifico per la classe di concorso richiesta. In questi casi il servizio può essere stato svolto anche in maniera cumulativa ovvero i 3 anni si raggiungono sommando servizio nella statale e nelle paritarie e CFP.

In questo senso va tenuto presente che i docenti di ruolo delle scuole statali che possiedono un titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta, con almeno 3 anni di servizio (a tempo determinato e/o indeterminato), anche non consecutivo, svolto tra il 2008/09 e 2019/20, hanno diritto a partecipare alla procedura di abilitazione anche senza essere in possesso del requisito dell’anno di servizio specifico per la classe di concorso richiesta.

Invece i docenti che non possiedono i requisiti per partecipare al concorso straordinario, possono usufruire della seguente procedura:

Prova scritta: distinta da quella del concorso straordinario, utile ai soli fini abilitanti, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova si ritiene superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente.
Elenco non graduato: superata la prova scritta i docenti vengono inseriti in un elenco non graduato (insieme ai docenti che non rientrano nei primi 24000 della procedura straordinaria) e potranno conseguire l’abilitazione purché:

  • abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
  • conseguano i 24 CFU o CFA, ove non ne siano già in possesso;
  • superino una prova orale.

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