2013, anno perso per l’anzianità di servizio: è possibile recuperarlo?

docente che legge testo sull'anzianità di servizio

Ai sensi del D.P.R. 122/2013, il 2013 non è valido ai fini della progressione economica stipendiale. La conseguenza di questa disposizione è che si ritarda di un anno ogni scatto stipendiale e quindi si perde il vantaggio dell’incremento economico relativo, appunto, ad un anno.

Facciamo un esempio pratico: un docente laureato degli Istituti Secondari di Secondo grado, appartenente alla fascia stipendiale 9 – 14, oggi gode di uno stipendio annuo lordo pari a 24.890,51 €; il passaggio alla fascia superiore 15 – 20 lo porterà ad un reddito pari a 27.319,69 € con una differenza, pertanto, di 2429,18 €. Di conseguenza, se è pur vero che con un anno di ritardo l’aumento comunque ci sarà, è altrettanto inconfutabile che i nostri 2429,18 € dell’esempio, una tantum saranno persi.

Stipendi e decreti

Ripercorriamo in sintesi perché questo è avvenuto: l’art. 1, comma 1, lett. b), dispose la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, che a sua volta era relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola.

Nello specifico il citato art. 9 introduceva i “Vincoli alla dinamica retributiva individuale”:

il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, […]non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.

È chiaro che questo comma bloccava qualsiasi possibile aumento stipendiale anche in relazione allo scatto di anzianità.

La situazione fu in parte recuperata attraverso un accordo sindacale con l’ARAN, firmato da Uil Scuola Cisl Scuola, Snals e Fgu- Gilda che per gli anni 2010- 2011- 2012, destinando una parte delle risorse del MOF allo scopo, permise di ripristinare gli scatti bloccati.

La norma fu poi definitivamente superata dal Decreto Legge 23 gennaio 2014, n. 3 che all’art. 1, comma 4 stabilisce:

in relazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l’anno 2014, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, l’articolo 9 comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del presidente della Repubblica 122 del 2013.

Il testo, dunque, stabilisce che per il 2014 “non trova applicazione” il blocco previsto dalla Manovra correttiva del 2010 (DL 78). Resta dunque il buco per il blocco dell’anno 2013.

Sarà possibile recuperarlo?

Ad oggi l’unica possibilità prevista è quella di ricorrere in via giudiziale per veder riconosciuto il proprio diritto.

Tuttavia, le pressioni da parte delle associazioni sindacali sul governo, affinché nelle risorse destinate ai rinnovi contrattuali siano previste anche le cifre per il recupero di questa famigerata annualità, sono molto forti; non è da escludere, di conseguenza, che si possa trovare un giusto accordo per ristabilire l’ordine progressivo degli anni di servizio effettivamente prestati.

di Fabiola Ortolano

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